sabato 3 dicembre 2011

DIBATTITO SUL FREERIDE - Chi può far che cosa… (Parte 1)

Come rapportarsi fra guide alpine e maestri di sci in materia di insegnamento e accompagnamento con sci e snowboard in montagna

Sono anni che fra guide alpine e maestri di sci prosegue un dibattito-discussione a proposito dell’ambito di competenze professionali in materia di sci, sci fuori pista, scialpinismo. Dall’anno scorso il Collegio Nazionale dei maestri di sci con il suo staff di istruttori nazionali, ha elaborato un approfondito testo tecnico sul freeride, una tendenza dello sci e dello snowboard sempre più in voga in questi anni, che prosegue una solida e affascinate tradizione legata allo sci fuori pista storico in tutte le sue versioni. Il testo è attualmente già in uso presso tutto le scuole di sci italiane e i maestri di sci si devono riferire ad esso nel loro lavoro coi clienti. E' implicito che anche tutti i corsi di formazione ed aggiornamento maestri stiano tenendo stage specifici sull'argomento freeride. La novità ha forse scombussolato alcune certezze. E’ chiaro che in questo caso il terreno “di lavoro” è comune fra maestri di sci e guide alpine. Finalmente, a nostro parere, si è deciso di prendere una direzione ragionevole per tanti motivi. Le vecchie ruggini del passato però sono difficili da scrostare. In questa sede, senza nessuna pretesa direttiva, cerchiamo di aiutare questo confronto per comprendere che si può e si deve lavorare INSIEME, nell’interesse della montagna, della sua cultura, dei suoi abitanti, di chi vi lavora, di chi ne fruisce nel tempo libero.    

Quale premessa di discussione su questo blog si cita fedelmente le rispettive leggi quadro nazionali valide per l’esercizio della professione di guida e per quella di maestro di sci e di snowboard. E’ una premessa fondamentale della quale tenere massimo conto senza forzature interpretative. Anche se si tratta di materia per addetti ai lavori, un po’ cavillosa e voluminosa, è certamente utile anche per tutti gli appassionati che decidono di affidarsi ai professionisti della montagna per le loro attività sportive. 

Legge quadro nazionale 2 Gennaio 1989 n.6
Ordinamento della professione di guida alpina

Approvata dalla Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e promulgata dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
In riferimento all’ambito di competenza della Guida Alpina si esprime l’art. 2 della legge.
Art. 2
Oggetto della professione di guida alpina
1.      E’ guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci – alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e scritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

4. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l’attività dei maestri di sci.

Legge 8 marzo 1991, n. 81
Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina.
1. Oggetto della legge.
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di
ordinamento della professione di maestro di sci.
2. Oggetto della professione di maestro di sci.
È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro
specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di
sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei
maestri di sci.

7. Materie di insegnamento.
1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti
insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento
topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di
medicina e soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti
professionali.

18. Esercizio abusivo della professione.
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del
codice penale.2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato
l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

21. Corsi ed istruttori del Club alpino italiano.
1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio
1963, n. 91 e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a
carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere
retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al
comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere
compensi a nessun titolo.

(Il dibattito proseguirà con successivi post...) 




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